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La bonifica nella legislazione nazionale

La realtà giuridico istituzionale in cui si colloca oggi l’attività della bonifica è in larga misura diversa rispetto a quella in cui essa ebbe origine e si sviluppò.
Alla più recente formulazione della nozione di bonifica si è infatti pervenuti attraverso un graduale processo.
Volendo delineare rapidamente un quadro di estrema sintesi di tale evoluzione, dobbiamo innanzitutto ricordare la prima legge generale in materia di bonifica (Legge 25 giugno 1882, n. 869) emanata allo scopo di sconfiggere il paludismo e quindi circoscritta ad una concezione della bonifica esclusivamente idraulica ed igienica; nel corso degli anni, tale concezione si è evoluta fino a giungere alla nozione di “bonifica integrale” introdotta dal R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 “Nuove norme per la bonifica integrale” che rimane il testo principale delle norme statali vigenti in materia di bonifica. Con tale normativa organica e profondamente innovativa, rispetto alle disposizioni precedentemente emanate in materia, vengono disciplinati e coordinati gli interventi pubblici e privati tesi alla trasformazione od al miglioramento del comprensorio delimitato di bonifica, per il fine primario della produzione dei suoli, ma anche (e per la prima volta) di buon regime delle acque, difesa del suolo e protezione della natura.
Senza soffermarci sulle numerose disposizioni modificative ed integrative del regio decreto del 1933 intervenute fino ad oggi - in gran parte relative al finanziamento di programmi pluriennali - preme sottolineare come esse non contengano mutamenti, almeno fino all’attuazione dell’ordinamento regionale, al sistema delineato con il R.D. 215, e come pertanto il disegno sotteso e i principi fondamentali posti dallo stesso restino sostanzialmente immutati.

Con l’attribuzione alle Regioni delle competenze in materia di bonifica si accentua il processo di mutamento, iniziato sul finire degli anni Sessanta, che vede dilatato il ruolo della bonifica da finalità settoriali (difesa e valorizzazione del suolo agricolo) a finalità di interesse pubblico generale (difesa del territorio, a qualunque uso adibito, e delle sue risorse).
Dando per note le limitazioni della competenza regionale in materia, superate con l’emanazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ci si limita a ricordare come dal 1977 le Regioni risultino titolari delle funzioni concernenti non solo la bonifica integrale e montana, ma anche di quelle riguardanti la difesa, l’assetto e l’utilizzazione del suolo, la protezione della natura, la tutela dell’ambiente, la salvaguardia e l’uso delle risorse idriche.
Le Regioni, pertanto, assumono un ruolo di governo complessivo sui processi di difesa e trasformazione del territorio e delle sue risorse.
Se nel 1933 e sostanzialmente fino agli anni Settanta i compiti attribuiti alla bonifica erano sostanzialmente tesi alla conservazione ed alla valorizzazione del suolo a scopi produttivi con l’espandersi dell’uso urbano, industriale ed infrastrutturale del territorio e con la conseguente trasformazione avvenuta anche nell’ambito agricolo, gli equilibri raggiunti, in particolare circa il contenimento dei fenomeni fisici naturali e nelle destinazioni d’uso del territorio extraurbano, iniziano ad incrinarsi. Infatti, il superamento della distinzione fra territorio urbano e territorio rurale e la crescente interdipendenza fra i due, nonché la moltiplicazione degli effetti negativi dello sviluppo industriale (inquinamento, degrado ambientale, ecc.) conducono, da un lato, all’abbandono di alcuni interventi tradizionali della bonifica riconducibili all’attività agricolo-forestale e, dall’altro, al progressivo intensificarsi di interventi finalizzati alla salvaguardia di interessi generalizzati sul territorio, a qualunque uso destinato.

Con l’emanazione della Legge 183/1989 vengono introdotte novità di rilievo al quadro sopra descritto. Ci si riferisce in particolare al ruolo assegnato ai Consorzi quali soggetti realizzatori delle finalità della legge sia sul piano programmatorio sia su quello attuativo degli interventi. I Consorzi vengono infatti configurati come una delle istituzioni principali per la realizzazione degli scopi della difesa del suolo, del risanamento delle acque, di fruizione e gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, di tutela degli interessi ambientali ad essi connessi.
La bonifica cioè sembrerebbe, in tale contesto normativo, compresa nel suo ruolo di azione complessiva (integralità). Peraltro, in assenza della normativa regionale di attuazione della 183, non è possibile valutare l’effettiva portata del coinvolgimento dei Consorzi e del ruolo operativo che ad essi sarà assegnato.
La legge 5 gennaio 1994, n. 36 (c.d. Legge Galli) riforma la disciplina delle risorse idriche. Infatti, la legge quadro sulle risorse idriche, nel confermare le primarie funzioni dei Consorzi nella gestione delle acque ad usi prevalentemente irrigui, affida ai medesimi funzioni in materia di usi plurimi, con riguardo sia alla realizzazione e gestione di impianti per l’utilizzazione delle acque reflue in agricoltura, sia alla possibile utilizzazione delle medesime per altri usi (approvvigionamento di impianti industriali, produzione di energia elettrica, ecc.) all’unica condizione che l’acqua torni indenne all’agricoltura. Si può quindi conclusivamente affermare che i Consorzi si trovano oggi ad operare in una realtà giuridico istituzionale profondamente diversa rispetto a quella del passato essendo la bonifica configurata, sia nella legislazione statale che in quella regionale, come uno strumento ordinario di gestione del territorio; ciò si traduce, sul piano operativo, nella necessità di indirizzare la propria attività oltre che alla realizzazione degli interventi di sicurezza idraulica del territorio e dell’irrigazione, verso finalità complessive di protezione dello spazio rurale, di salvaguardia del paesaggio e dell’ecosistema agrario, di tutela della quantità e qualità delle acque.

La bonifica nella legislazione regionale Toscana

La Regione Toscana con la legge 15 maggio 1994 n. 34 ha notevolmente ammodernato ed ampliato il concetto di bonifica.
Con tale legge vengono anzitutto affermati principi di grande rilevanza con riferimento specifico all’attività di bonifica. Viene infatti espressamente affermato che la Regione riconosce la bonifica come “mezzo permanente” finalizzato allo sviluppo, alla tutela e alla valorizzazione della produzione agricola, alla difesa del suolo, alla regimazione delle acque, alla tutela dell’ambiente e delle sue risorse naturali.
Vengono anche espressi principi fondamentali di grande rilevanza per la considerazione dell’attività di bonifica all’interno della complessa azione pubblica sul territorio.
La legge coglie anche il principio che la bonifica rappresenta un settore della generale programmazione sul territorio. Corrispondentemente viene riconosciuta quale attività di bonifica l’insieme degli interventi finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la sanità idraulica del territorio, la regimazione dei corsi d’acqua naturali, la conservazione e l’incremento delle risorse idriche per usi agricoli nonché l’adeguamento, il completamento e la manutenzione delle opere di bonifica già realizzate.
Con riferimento alle acque vengono considerate opere di bonifica non solo quelle di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalente fini agricoli, ma anche quelle intese a tutelarne la qualità.
Tutto il territorio regionale viene classificato di bonifica ed è prevista una nuova delimitazione dei comprensori di bonifica onde costituire unità omogenee sotto il profilo idrografico e funzionali all’esigenza di organicità dell’attività di bonifica.
Vengono riconosciute ai Consorzi sia importanti funzioni propositive per la definizione del programma regionale per la bonifica, sia le fondamentali funzioni di progettazione, esecuzione e gestione delle opere di bonifica e dei canali demaniali di irrigazione e vengono altresì attribuiti ai Consorzi le funzioni dei Consorzi idraulici di difesa e di scolo di quarta e quinta categoria, nonché le funzioni di Consorzi idraulici di terza categoria, rientranti nella competenza regionale.
Le funzioni idrauliche attribuite ai Consorzi sono ulteriormente ampliate dall’art. 59/bis (Norme transitorie per i Consorzi idraulici di terza categoria), introdotto con legge regionale 29 luglio 1994 n. 59, e dall’art. 59/ter (Norme transitorie per la manutenzione di altre opere idrauliche), introdotto con legge regionale 5 maggio 1996, n. 86.
In particolare quest’ultimo articolo recita:
“Fino all’attuazione del capo II del Titolo VII, nonché dell’art. 59 della presente legge la manutenzione delle opere di regimazione idraulica ricomprese nelle attività di cui all’art. 2 e non di competenza dei già disciolti Consorzi idraulici di terza categoria è attribuita al Consorzio di bonifica o, in mancanza di questo, alla Comunità Montana o, in mancanza di questa, alla Provincia territorialmente competente.
Gli enti di cui al comma 1 sono autorizzati, previa determinazione dell’entità di partecipazione pubblica e privata nella spesa occorrente per la manutenzione delle opere secondo lo spirito delle classificazioni di cui al R.D. 25 luglio 1904 n. 523, ad emettere ruoli di contribuenza per l’esercizio delle funzioni così loro attribuite.”
In base a tale disposizione, dunque, la manutenzione delle opere idrauliche di terza categoria non di competenza dei già disciolti Consorzi è attribuita a Consorzi, a Comunità Montane e a Province competenti per territorio e gli enti ed i proprietari dei beni immobili che traggono il beneficio di cui all’art 18 del R.D. 25 luglio 1904 n. 523 sono chiamati a sostenere gli oneri di manutenzione delle opere in conformità all’art. 8 ed all’art. 44 del R.D. medesimo, per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria.
Si tratta in sostanza di una legge organica che riunifica nell’attività di bonifica anche le funzioni idrauliche che contribuiscono in maniera decisiva alla difesa del suolo.
In tale ambito i Consorzi sono individuati quali soggetti preposti allo svolgimento delle attività tecniche ed operative sul territorio con particolare riferimento alle funzioni manutentive delle opere, la cui rilevanza è evidente in quanto rappresentano la base su cui impostare e svolgere concretamente e continuativamente un’attività preventiva nei confronti di eventi alluvionali e di calamità naturali.
La legge, nell’intento di pervenire al risultato che l’attività di bonifica sia svolta sull’intero territorio regionale, prevede che, qualora nei comprensori di bonifica gli interessati non assumano l’iniziativa per la istituzione di un Consorzio, le funzioni di realizzazione della bonifica e di gestione delle opere siano esercitate dalle Comunità Montane qualora il comprensorio di bonifica ricada per intero o in parte in una Comunità Montana.

Avvisi online

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Leggi di riferimento scaricabili da qui:

[L25.07_1904n523]
[L183_1989]
[L-R38_2003]
[L34_94agg]
[L36_94]
[LRToscana1998_91]
[RD13.2.1933n215]
[DLgs152_2006]

Formato: PDF
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